Cesare Beccaria
Le leggi devono mirare alla massima felicità condivisa dal maggior numero: niente tortura, pene utili e moderate.
La sua vita
Giurista e pensatore illuminista nato a Milano. Il suo piccolo libro Dei delitti e delle pene, pubblicato anonimo nel 1764, condanna la tortura e la pena di morte e chiede pene proporzionate, stabilite dalla legge. Ha segnato profondamente la riforma del diritto penale in Europa e in America.
Le sue opere
Difende la legalità delle pene e rifiuta la tortura e la pena di morte.
Cosa ha scritto
« Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali gli fu accordata. »
Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali gli fu accordata.
« Parmi un assurdo, che le leggi che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e che per allontanare i cittadini dall'assassinio, ne ordinino un pubblico. »
Parmi un assurdo, che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e che per allontanare i cittadini dall’assassinio, ne ordinino un pubblico.
Posizioni
clicca su una riga per vedere la provaLe leggi e le pene si giudicano in base alla massima felicità condivisa dal maggior numero.
Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764)
Egli limita il potere punitivo dello Stato: leggi pubbliche, pene proporzionate, fondate su un contratto sociale, senza tortura.
Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764)