FilosofiCesare Beccaria

Cesare Beccaria

Le leggi devono mirare alla massima felicità condivisa dal maggior numero: niente tortura, pene utili e moderate.

Illuminismo1738 · 1794 ItaliaMilano

La sua vita

Giurista e pensatore illuminista nato a Milano. Il suo piccolo libro Dei delitti e delle pene, pubblicato anonimo nel 1764, condanna la tortura e la pena di morte e chiede pene proporzionate, stabilite dalla legge. Ha segnato profondamente la riforma del diritto penale in Europa e in America.

Le sue opere

1764
Dei delitti e delle pene

Difende la legalità delle pene e rifiuta la tortura e la pena di morte.

Cosa ha scritto

« Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali gli fu accordata. »

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali gli fu accordata.

Dei delitti e delle pene (1764), § XII (éd. Milan, 1821)
« Parmi un assurdo, che le leggi che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e che per allontanare i cittadini dall'assassinio, ne ordinino un pubblico. »

Parmi un assurdo, che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e che per allontanare i cittadini dall’assassinio, ne ordinino un pubblico.

Dei delitti e delle pene (1764), § XVI (éd. Milan, 1821)

Posizioni

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Che cosa rende buona un'azione?Fondamento della morale
Il dovere (deontologia)Le conseguenze (conseguenzialismo)Il carattere (etica delle virtù)Altro (legge divina, relazioni, creazione di valori…)

Le leggi e le pene si giudicano in base alla massima felicità condivisa dal maggior numero.

Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764)

Chi viene prima: l'individuo o la comunità?Individuo e società
Comunità, ordine, tradizioneLibertà individuale
Interpretazione

Egli limita il potere punitivo dello Stato: leggi pubbliche, pene proporzionate, fondate su un contratto sociale, senza tortura.

Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764)